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O.P.C.M. 11/02/2006 n. 3495Art. 5. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative: legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F), art. 378; regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e successive modificazioni, articoli 2, 57, 93, 94, 95, 96, 97 e 98; regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81; regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119; regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni, art. 7; legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni, art. 21; legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14ter, 14-quater, 16 e 17; decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, art. 12; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21; decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, articoli 3, 9 e 10; legge 9 dicembre 1998 n. 431, articoli 2 e 3; legge 23 dicembre 1999 n. 488, e successive modificazioni, articoli 26 e 27; decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279, convertito in legge 11 dicembre 2000 n. 365, art. 1, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19; decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53; decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, articoli 21, 22, 146 e 159; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53, art. 132; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 1982, n. 22; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7/2000, articoli 13, 14, 15, 22, 22-bis, 22-terties, 22-quater, 22-quinquies, 22-sexies, 23, 24, 30, 32; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 51, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, nonchè delle disposizioni di cui al decreto del presidente della regione 5 giugno 2003 n. 0165/II Pres., per le parti strettamente collegate; legge regione autonoma Friuli- Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996 n. 42, art. 69; legge regione autonoma Friuli- Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28; legge regione autonoma Friuli- Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11; contratto collettivo di lavoro del personale del comparto regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001; contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998- 2001 - area non dirigenziale -art. 14, commi 5 e 6; contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1994-1997 - area dirigenziale - art. 4, commi 4 e 5; decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.; decreto del presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres. Art. 6. 1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente ordinanza, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 7, comma 2, e all'art. 8, comma 4, si provvede con le economie rivenienti dalle risorse finanziarie assegnate alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 2451 del 1996 n. 2516 del 1997 n. 2861 del 1998 n. 2974 del 1999 n. 3110 del 2001, nonchè con gli articoli 4, comma 10 e 5, della legge n. 677 del 1996, e articoli 5, 6 e 7 della legge n. 226 del 1999, quantificate in Euro 20.457.252,15. 2. Il Commissario delegato, d'intesa con la regione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonchè ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali. 3. I contributi di cui alla presente ordinanza saranno proporzionalmente ridotti in relazione alla reale consistenza delle risorse finanziarie disponibili. Art. 7. 1. Relativamente alle emergenze in atto, al fine di perseguire con la massima urgenza il rafforzamento delle strutture di protezione civile necessario a soddisfare le straordinarie esigenze connesse alle finalità di messa in sicurezza del territorio mediante la realizzazione delle relative opere di ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, il personale comunque in servizio presso la protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e già impiegato in attività volte alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di prevenzione può essere autorizzato, ove ne ricorrano condizioni di assoluta necessità, a prestare servizio presso la medesima protezione civile, fino al completamento delle opere atte alla messa in sicurezza del territorio regionale e alla prevenzione del rischio idrogeologico, conseguenti all'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza, anche in deroga ai limiti percentuali di utilizzo rispetto all'organico regionale, stabiliti dall'art. 10, comma 1, del contratto collettivo di lavoro stato giuridico del personale regionale 1998-2001, area non dirigenziale. 2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1, nel limite massimo dell'1,5%, sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6; l'eventuale eccedenza sarà posta a carico del fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986 n. 64. 3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato, in relazione alla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza può autorizzare il personale regionale impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6. 4. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ed ai volontari stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 n. 194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti. Art. 8. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, è stabilita dal Capo del dipartimento della protezione civile, utilizzando perso- nale in servizio presso il dipartimento stesso. Per le medesime finalità il Capo del dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonchè ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di due unità anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali. 4. Il Commissario delegato definisce, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, un programma di attività sperimentali nel campo delle metodologie di verifica e quantificazione dei danni da realizzare, con il supporto del consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni, attraverso il ricorso a periti assicurativi. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del fondo della protezione civile. Art. 9. 1. Il dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 2006 Il Presidente: Berlusconi |
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